Proprietà industriale – Brevetti – Integrazione della domanda (art. 172 Dlgs n. 30/2005) – Condizioni – Apporti innovativi – Inammissibilità.
È possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione, ancorché non pervenuti a costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione, siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa. Non è consentito ampliare il contenuto della domanda, che è dato da ciò che è descritto o comunque desumibile dalla descrizione del brevetto richiesto, attraverso apporti innovativi che implichino una sostanziale modifica dell’oggetto di essa; correzioni e integrazioni possono migliorare il contenuto illustrativo dell’originaria istanza, cioè la qualità della comunicazione a terzi della invenzione, non anche fornire a posteriori dati essenziali per attuare l’invenzione medesima, ovvero nuove acquisizioni inventive.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 30 novembre 2017 n. 28822