Commissione dei ricorsi 23/11/2016, n. 59 [Marchio – Confondibilità tra segni – Funzione distintiva e ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme del marchio opposto]

Commissione dei ricorsi 23/11/2016, n. 59 [Marchio – Confondibilità tra segni – Funzione distintiva e ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme del marchio opposto]

La questione rimessa alla Commissione verte sul giudizio di confondibilità tra segni in generale ed in particolare sulla funzione distintiva e sul ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme del marchio opposto.

Ora, nella verifica della sussistenza di somiglianze confusorie, è pacifico che il confronto tra segni vada effettuato in via globale e sintetica, rinunciando ad esaminare i dettagli privi di carattere dominante, che, pur se presenti ed astrattamente avvertibili, finiscono per svanire sul piano mnemonico al momento della scelta.

La circostanza, infatti, che il consumatore serbi memoria solo di un’immagine imperfetta del marchio, che, come noto, viene normalmente percepito come un “tutt’uno”, conferisce maggiore importanza al suo elemento predominante (ex multis, sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, C-251195 “Sabel” punto 23 e per gli orientamenti della Commissione Ricorsi, decisione 13/2013 del 1 luglio 2013). La Commissione condivide che la riproduzione del segno altrui e del relativo cuore nell’ambito del marchio contrapposto, seppure caratterizzato dalla presenza di elementi ulteriori parzialmente differenziatoci, è di per sé in grado di integrare una fattispecie confusoria (per tutti, C-13/1249; C-82/2929).

Pertanto, ricorrendo le condizioni di applicabilità dell’art. 12, comma 1, lettera d) CPI, anche sotto il profilo dell’associazione tra segni, il ricorso deve essere accolto.