Commissione dei ricorsi 10/01/2017, n. 3 [Brevetto – Ideazioni generiche – Nozione di invenzione brevettabile e verifica dei requisiti di brevettabilità – Diritto dell’innovazione come soluzione originale ad un problema tecnico]
Respinta la domanda di brevetto in quanto carente dei requisiti di brevettabilità di cui all’art. 51, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale (CPI) (sufficienza di descrizione), qualificandola una proposta generica che non si concretizzava in una specifica soluzione tecnica.
Ai fini della concessione del diritto si richiede:
1) sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca) (Cass. 4121/2016).
2) sotto il profilo formale, che la domanda sia corredata da una descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota (Cass. 23414/2009).